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Sez. 3, Sentenza n. 1504 del 06/12/1983 Ud. (dep. 17/02/1984) Rv. 162702 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - VEICOLI E NATANTI ESTERI - IMPORTAZIONE TEMPORANEA - CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 18 MAGGIO 1956 - REGIME - CONDIZIONI - CESSAZIONE O INSUSSISTENZA - CONFIGURABILITÀ DI CONTRABBANDO.*
Stato
decisa il 1983-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162702-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - VEICOLI E NATANTI ESTERI - IMPORTAZIONE TEMPORANEA - CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 18 MAGGIO 1956 - REGIME - CONDIZIONI - CESSAZIONE O INSUSSISTENZA - CONFIGURABILITÀ DI CONTRABBANDO.*

I veicoli spediti dall'estero e da riesportare (come oggetto di commercio internazionale) e i veicoli in "uso privato", tra i quali rientrano le imbarcazioni di cui alla convenzione di Ginevra 18 maggio 1956, possono essere ammessi al regime di temporanea importazione e godere delle relative facilitazioni (eventuale mancata emissione di documenti doganali ed esonero dalla prestazione di garanzie), purché ricorrano le condizioni indicate dalla citata convenzione. L'insussistenza o la cessazione delle condizioni medesime comportano per l'utente, che non abbia provveduto a nazionalizzare il veicolo nelle forme prescritte dalla legislazione italiana, responsabilità penale a titolo di contrabbando. (V mass n 161240; (V mass n 158107; (Conf mass n 160195; (Conf mass n 158978; (Conf mass n 156230 con riferimento alle imbarcazioni battenti bandiera estera; (Conf mass n 159548 per i veicoli esteri).*

Riferimenti normativi: Legge 03/11/1961 num. 1553, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 36 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 214, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 215, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)