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Sez. L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002 (Rv. 556171 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Obbligo di motivazione espressa in ordine alla compensazione o mancata compensazione - Esclusione - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556171-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

La facoltà di compensare fra le parti le spese del giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà. Pertanto, la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame la eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)