Sez. 1, Sentenza n. 11047 del 26/07/2002 (Rv. 556269 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Adesione del giudice alla consulenza tecnica - Rilievi formulati dalle parti all'operato del consulente tecnico - Omesso esame - Deduzione come motivo di ricorso per cassazione - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Indicazione specifica degli elementi incidenti sul controllo di logicità - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
La parte che in sede di legittimità si duole della acritica adesione del giudice alla consulenza tecnica, pur in presenza degli specifici rilievi formulati all'operato del consulente tecnico, non può limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è tenuta ad indicare le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità e adeguatezza al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione, sicché non può ritenersi sufficiente a tal fine il mero richiamo ad un pregresso atto del giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)