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Sez. 2, Sentenza n. 44221 del 17/11/2005 Cc. (dep. 02/12/2005) Rv. 232401 - 01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Istanza di ammissione - Violazione del termine per provvedere - Nullità assoluta - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232401-01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di gratuito patrocinio, la sanzione di nullità assoluta per la omessa decisione nel termine imposto dalla legge comporta la nullità di tutti gli atti compiuti nel periodo tra la scadenza del termine e il provvedimento assunto in ritardo, sempre che si tratti di atti che abbiano concretamente leso il diritto di difesa dell'imputato. (Fattispecie in cui l'istanza di ammissione, presentata nel corso dell'udienza di convalida, veniva decisa dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare: la Corte ha ritenuto che tale ordinanza non fosse colpita dalla nullità, trattandosi di atto non geneticamente collegabile ad un intervento della difesa in quanto qualificabile come provvedimento a sorpresa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)