Sez. 4, Sentenza n. 5079 del 11/01/2011 Cc. (dep. 10/02/2011) Rv. 249581 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Reato continuato - Assoluzione in appello per il reato più grave e conferma della condanna per il reato meno grave - Effetti sul computo dei termini di custodia cautelare per la fase di giudizio - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
La conferma in appello della sentenza di condanna per il reato meno grave con il contestuale proscioglimento per il reato più grave, rispetto al quale sono stati computati i termini di fase della custodia cautelare non comporta la rideterminazione retroattiva dei termini di durata del giudizio di primo grado, in ragione dell'autonomia delle singole fasi del procedimento. (Nella specie, l'imputato era stato prosciolto in appello dalla più grave imputazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con contestuale conferma della condanna per il meno grave delitto di cui all'art. 73 del medesimo decreto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)