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Sez. 5, Sentenza n. 46835 del 04/12/2007 Cc. (dep. 17/12/2007) Rv. 238890 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Pluralità di ordinanze cautelari - Applicabilità della retrodatazione di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. - Assoluzione, nel giudizio di primo grado, per il delitto più grave - Effetti sul computo dei termini di custodia cautelare per tale fase - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238890-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In tema di termini di durata della custodia cautelare, l'assoluzione nel giudizio di primo grado dal reato più grave - nell'ipotesi di pluralità di ordinanze cautelari concernenti fatti diversi ma desumibili al momento della emissione della prima ordinanza, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. - non spiega effetti in ordine al computo del termine di fase del giudizio di primo grado, concernente i reati superstiti, in quanto in detta fase occorre tener conto solo della contestazione (contra Corte cost. n. 453 del 1997).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)