Sez. U, Sentenza n. 1159 del 22/04/1971 (Rv. 351278 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - DOMANDA PER LA DECLARATORIA DELL'INSUSSISTENZA DEL POTERE D'IMPOSIZIONE DI CONTRIBUTI CONSORTILI SU TERRENI NON BENEFICIATI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - MANCATA IMPUGNAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO DI BONIFICA - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - DOMANDA PER LA DECLARATORIA DELL'INSUSSISTENZA DEL POTERE D'IMPOSIZIONE DI CONTRIBUTI CONSORTILI SU TERRENI NON BENEFICIATI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - MANCATA IMPUGNAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO DI BONIFICA - IRRILEVANZA.*
I proprietari di terreni inclusi nei comprensori di bonifica ma che non traggono beneficio alcuno dalle opere di bonifica, non sono tenuti al pagamento dei contributi consortili, per il disposto dello art 10 del RD 13 febbraio 1933, n 215, e pertanto la cognizione della domanda con la quale si contesti il potere di imposizione del consorzio, in quanto un terreno sito nel perimetro del territorio di bonifica trovasi nelle condizioni anzidette, appartiene alla giurisdizione ordinaria. Ne la mancata impugnazione dei provvedimenti amministrativi relativi alla Costituzione ed al funzionamento del consorzio impediscono all'interessato di far valere il suo diritto, in presenza di una norma che esclude espressamente dalla contribuzione gli immobili che dalla bonifica non traggono vantaggi senza sottoporre ad alcun termine l'accertamento relativo. (V 625'57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 864, Legge 13/02/1933 num. 215 art. 10, Cod. Civ. art. 860
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)