Sez. L, Sentenza n. 16761 del 09/08/2005 (Rv. 583018 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Somme erogate dal datore di lavoro per il servizio mensa relativamente ai periodi anteriori al regime previsto dall'art. 17 del d.lgs. n. 503 del 1992 - Inclusione "ex" art. 12 legge n. 153 del 1969 - Art. 6 del d.l. 11 luglio 1992 n. 333 - Portata confermativa - Facoltatività della fruizione del servizio e mancata previsione di una indennità sostitutiva - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di determinazione della base imponibile ai fini contributivi ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 - relativamente ai periodi di paga ai quali non è applicabile lo specifico esonero contributivo di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 503 del 1992 - sussiste per il datore di lavoro l'obbligo di corrispondere i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle somme erogate per il servizio di mensa aziendale, non rilevando in contrario la facoltatività della utilizzazione del servizio e la mancata previsione di una indennità sostitutiva per il caso in cui i lavoratori non intendano fruirne, atteso che il suddetto art. 12 impone di considerare retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto, come è confermato dall'art. 6 del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, che - pur stabilendo che il valore del servizio mensa e l'indennità sostitutiva non costituiscono retribuzione ai fini del calcolo degli istituti indiretti e differiti - ha comunque precisato che tali emolumenti restano compresi nella retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 17, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)