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Sez. L, Sentenza n. 1767 del 17/02/2000 (Rv. 533963 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Somme erogate per il servizio di mensa in periodo anteriore al D.Lgs. n. 503 del 1992 - Inclusione ex art. 12 legge n. 153 del 1969 - Facoltatività della fruizione del servizio e mancata previsione di una indennità sostitutiva - Irrilevanza - Sopravvenienza del D.L. n. 333 del 1992 convertito in legge n. 359 del 1992 - Rilevanza ai fini della determinazione della retribuzione imponibile per il periodo precedente - Esclusione - Mancata adesione del datore di lavoro all'associazione sindacale stipulante l'accordo collettivo sul servizio di mensa - Rilevanza ai fini della obbligatorietà contributiva - Esclusione ex art. 1 D.L. n. 338 del 1989 convertito in legge n. 389 del 1989 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2000-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533963-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In tema di determinazione della base imponibile ai fini contributivi ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 - relativamente ai periodi di paga ai quali non è applicabile lo specifico esonero contributivo di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 503 del 1992 - sussiste per il datore di lavoro l'obbligo di corrispondere i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle somme erogate per il servizio di mensa aziendale, non rilevando in contrario né la facoltatività della utilizzazione del servizio e la mancata previsione di una indennità sostitutiva per il caso in cui i lavoratori non intendano fruirne, né la disposizione di cui all'art. 6 del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333 convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, che - pur stabilendo che il valore del servizio mensa e l'indennità sostitutiva non costituiscono retribuzione ai fini del calcolo degli istituti indiretti e differiti - ha comunque precisato che tali emolumenti restano compresi nella retribuzione imponibile ai fini contributivi. Neanche può essere rilevante, in tale contesto, che il datore di lavoro non sia obbligato ad istituire il servizio mensa perché non aderente all'associazione sindacale stipulante l'accordo collettivo su tale servizio (nella specie, accordo integrativo 27 novembre 1980 per il settore edile della provincia di Udine), in quanto, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338 convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389, la retribuzione imponibile ai fini contributivi non solo non deve essere inferiore a quella prevista dalla legge o da regolamenti e contratti collettivi o individuali (se migliorativi), ma deve essere presa a riferimento - in tale misura - per la generalità delle imprese anche se non aderenti neppure di fatto ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale; e tale previsione legislativa - di un imponibile minimo da sottoporre a contribuzione - non suscita dubbi di legittimità costituzionale, in relazione agli art. 18, 23, 36, 39 e 53 della Costituzione, posto che, da un lato, tale nozione di retribuzione si fonda proprio sul dettato costituzionale, che pretende che essa tenga conto della qualità e quantità del lavoro svolto e delle esigenze familiari e personali del lavoratore, e che, dall'altro, rientra nella discrezionalità del legislatore di stabilire parametri della retribuzione contributiva che tengano conto della necessità che la gestione previdenziale sia equilibrata e che tra le imprese non ve ne siano alcune avvantaggiate sotto il profilo contributivo sol perché non aderiscono ad associazioni stipulanti i contratti collettivi.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 17, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Costituzione art. 18, Costituzione art. 23, Costituzione art. 36, Costituzione art. 39, Costituzione art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)