Sez. 5, Sentenza n. 2493 del 19/11/1998 Ud. (dep. 25/02/1999) Rv. 212727 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Rifiuto di ricezione dell'atto - Conseguenza.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
In tema di notificazioni al domicilio eletto, il rifiuto di ricezione dell'atto rende l'elezione di domicilio inidonea a raggiungere lo scopo al quale è finalizzata. Ne consegue che la notifica va fatta ai sensi del quarto comma dell'art. 161 cod. proc. pen. presso il difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)