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Sez. 5, Sentenza n. 1935 del 19/10/1999 Ud. (dep. 21/02/2000) Rv. 216432 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Differenze - Conseguenze del mancato ricevimento dell'atto.
Stato
decisa il 1999-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216432-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE

A norma dell'articolo 161 cod. proc. pen., la dichiarazione di domicilio ha carattere ricognitivo di un rapporto reale tra persona ed abitazione, mentre l'elezione di domicilio costituisce dichiarazione ricettizia di volontà ed implica un rapporto di fiducia tra il destinatario e tutte le persone che sono in grado di ricevere l'atto nel luogo eletto. Ed invero nel caso di dichiarazione di domicilio, l'affermazione della persona dimorante nel luogo indicato che il destinatario non vi si trova significa che lo stesso si è trasferito, sicché la mancata comunicazione di tale trasferimento rende inefficace la dichiarazione stessa, mentre nell'ipotesi di elezione di domicilio il rifiuto di ricezione dell'atto da parte del dimorante comporta la presunzione dell'inesistenza iniziale o successiva del rapporto fiduciario tra destinatario e domiciliatario, rendendo l'elezione di domicilio inidonea allo scopo. Ne consegue che in entrambi i casi ricorre l'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 161 cod. proc. pen. dell'impossibilità della notifica che legittima il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell'atto al difensore, di fiducia o d'ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)