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Sez. L, Sentenza n. 11812 del 12/12/1990 (Rv. 470120 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - RICORSO GIUDIZIALE - IDONEITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470120-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - RICORSO GIUDIZIALE - IDONEITÀ - LIMITI.*

Il ricorso giudiziale, recante l'impugnativa del licenziamento individuale, non è idoneo ad impedire la decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966, se entro il termine di sessanta giorni, previsto da tale norma, è solo depositato in cancelleria e non anche portato a conoscenza del datore di lavoro mediante la notifica del ricorso medesimo (con il relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione). (Conf 2179/87, mass n 451409; (Conf 2961/85, mass n 440695; (Conf 6432/84, mass n 438019).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)