Sez. U, Ordinanza n. 27366 del 24/12/2009 (Rv. 610793 - 01)
STRADE - AGRARIE - STRADE VICINALI | Deliberazione comunale di declassamento ad uso privato di strada vicinale ad uso pubblico - Richiesta di privati di riclassificazione della strada come vicinale - Opere conseguenti di smantellamento del relativo tracciato da parte di taluni proprietari di fondi finitimi - Omesso impedimento da parte del Comune di tali opere - Controversia promossa dai comproprietari di fondo accessibile da detta strada - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
STRADE - AGRARIE - STRADE VICINALI
La controversia promossa dai comproprietari di un fondo accessibile tramite una strada vicinale, nei confronti dei proprietari dei fondi finitimi e del Comune, per ottenere, previa disapplicazione della deliberazione comunale di declassamento da uso pubblico ad uso privato dell'anzidetta strada, la declaratoria della sua "natura vicinale", nonché il ripristino del relativo tracciato, in parte smantellato dai proprietari convenuti in giudizio, e, infine, l'affermazione di responsabilità del Comune per non aver impedito detto smantellamento della strada a seguito del suo declassamento, spetta alla cognizione del giudice amministrativo, giacché in essa viene in discussione non già un comportamento della P.A. "iure privatorum", bensì la legittimità, o meno, dell'esercizio del potere autoritativo della stessa P.A. nella classificazione delle strade vicinali, da ascriversi alla materia del governo del territorio e dell'urbanistica, devoluta alla giurisdizione esclusiva di detto giudice.
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 01/09/1918 num. 1446 art. 1, Decr. Legge Luogoten. 01/09/1918 num. 1446 art. 14, Legge 17/04/1925 num. 473 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 226, Decreto Legisl. 30/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 2, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 3, Costituzione art. 117 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)