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Sez. U, Ordinanza n. 1624 del 27/01/2010 (Rv. 611364 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico - Funzione dichiarativa della pretesa del Comune - Sussistenza - Prova contraria - Ammissibilità - Conseguenze - Proprietà pubblica o privata di una strada ed esistenza di diritti di uso pubblico su strada privata - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611364-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù. Ne consegue che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o circa l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione. (Nella specie, le S.U. hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in controversia promossa da privato proprietario di una strada sterrata, immettentesi su strada comunale, al fine di sentir dichiarare che la strada medesima, divenuta oggetto di provvedimento comunale di classificazione come strada vicinale ad uso pubblico, era di sua proprietà esclusiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)