Sez. U, Sentenza n. 16218 del 28/12/2001 (Rv. 551344 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE | Dipendenti - Rapporti di lavoro - Giurisdizione ordinaria - Domanda diretta ad ottenere un diverso inquadramento - Inclusione - Contestazione di provvedimento negativo di controllo - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE
Ancorché investano la legittimità di atti e comportamenti relativi allo "status" del dipendente ed alla sua carriera, le controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale delle aziende municipalizzate - ivi comprese le domande dirette ad ottenere un diverso inquadramento, con i benefici economici ad esso connessi (trattandosi pur sempre di pretese che si traducono nella denuncia di atti negoziali relativi al rapporto di lavoro, a tutela dei diritti soggettivi da esso scaturenti, e non nell'impugnazione di provvedimenti amministrativi discrezionali di autorganizzazione) - spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione del carattere privatistico del rapporto stesso e dei poteri esercitati da dette aziende, analoghi a quelle di qualsiasi altro imprenditore; né in contrario rileva la deduzione, da parte del lavoratore, dell'illegittimità del provvedimento di controllo sull'operato dell'azienda datrice di lavoro emesso dal Comitato regionale di controllo, giacché tale provvedimento si pone, rispetto alle situazioni giuridiche in cui si articola il rapporto di lavoro, come mero presupposto, ed è, in quanto tale, valutabile "incidenter tantum" dal giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione, e dal medesimo disapplicabile, ove ritenuto illegittimo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)