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Sez. L, Sentenza n. 9554 del 24/09/1998 (Rv. 519105 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO | Proposizione dell'appello dinanzi allo stesso giudice di primo grado o ad altro giudice di pari grado - Effetto conservativo - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519105-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO

In caso di appello proposto dinanzi ad un organo della giurisdizione ordinaria diverso da quello che sarebbe stato competente secondo legge, può riconoscersi al medesimo un effetto conservativo alla condizione che l'organo adito, benché territorialmente incompetente, sia ugualmente giudicante in secondo grado e possa quindi disporre la rimessione della causa al giudice competente, davanti a cui dovrà essere effettuata apposita riassunzione a norma dell'art. 50 cod. proc. civ.; il medesimo effetto conservativo, invece, deve escludersi ove l'appello sia proposto davanti allo stesso giudice che abbia pronunciato la sentenza oggetto del gravame (come nella specie), oppure davanti ad altro giudice di primo grado, mancando in questi casi uno strumento legislativo che legittimi il passaggio del rapporto processuale dal primo al secondo grado, né può spiegare effetti sananti la costituzione in giudizio dell'appellato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)