Sez. 1, Sentenza n. 1328 del 26/02/1980 (Rv. 404850 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - FORMALE CONVOCAZIONE DELLO IMPRENDITORE STESSO IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLA FASE ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO OD ALLA AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO - NECESSITA - ESCLUSIONE - FORMALITA SUFFICIENTI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - FORMALE CONVOCAZIONE DELLO IMPRENDITORE STESSO IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLA FASE ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO OD ALLA AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO - NECESSITA - ESCLUSIONE - FORMALITA SUFFICIENTI.*
La tutela del diritto di difesa dell'imprenditore insolvente, nella fase anteriore alla dichiarazione di fallimento ed alla valutazione dell'ammissibilita della proposta di concordato preventivo (artt 15 e 162 della legge fallimentare, nel testo risultante a seguito delle pronunce della Corte costituzionale n 141 del 1970 e n 110 del 1972), non postula necessariamente la formale convocazione dell'imprenditore stesso in camera di consiglio, ma deve ritenersi soddisfatta ogni qual volta egli, informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti e degli elementi che ne sono alla base, venga invitato a comparire, o venga comunque sentito dal giudice relatore all'uopo nominato, si da poter effettuare tutte le opportune deduzioni e produzioni per contestare i presupposti del fallimento, ovvero per sostenere la ammissione al concordato preventivo. (V 3372/78, mass n 392818; (V 2395/77, mass n 386102).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)