diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 7063 del 16/03/2000 Ud. (dep. 15/06/2000) Rv. 217688 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE | Riprese visive effettuate dalla P.G. di sua iniziativa nel bagno di un locale pubblico - Utilizzabilità - Esclusione - Provvedimento di autorizzazione da parte dell'A.G. - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217688-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE

Sono inutilizzabili le riprese visive effettuate dalla polizia giudiziaria di sua iniziativa all'interno di un bagno sito in un locale pubblico, in assenza di autorizzazione da parte dell'A.G. (La Corte nel motivare la decisione ha affermato che l'inviolabilità del domicilio garantita dall'articolo 14 della Costituzione assicura una tutela costituzionale non solo alle private dimore e ai luoghi che, pur non costituendo dimora, consentono una sia pur temporanea ed esclusiva disponibilità dello spazio ma anche ai luoghi nei quali è temporaneamente garantita alle persone un'area di intimità e di riservatezza, consentendo di opporsi all'ingresso di altri; e che le riprese visive svolte nei luoghi oggetto della tutela costituzionale sono consentite con l'applicazione del livello minimo di garanzie previsto dall'articolo 14 Cost. che richiede un provvedimento motivato dell'A.G.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 189 CORTE COST., Costituzione art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)