diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 3443 del 10/01/2003 Cc. (dep. 23/01/2003) Rv. 224743 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE | Intercettazioni audiovisive effettuate dalla polizia giudiziaria, senza l'autorizzazione del G.I.P., nel bagno di un locale pubblico - Luogo di privata dimora - Sussistenza -
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224743-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE

Sono utilizzabili le intercettazioni audiovisive effettuate dalla polizia giudiziaria, senza l'autorizzazione del G.I.P., nel bagno di un locale pubblico, in quanto deve escludersi che esso possa considerarsi luogo di privata dimora la quale, in virtù degli articoli 614 cod. pen. e 266 cod. proc. pen., presuppone un soggiorno che, per quanto breve, abbia comunque una certa durata, tale da far ritenere apprezzabile l'esplicazione di vita privata che vi si svolge.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 14, Costituzione art. 15, Cod. Pen. art. 614, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)