Sez. 6, Sentenza n. 6537 del 11/12/2003 Cc. (dep. 17/02/2004) Rv. 228274 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE | Intercettazioni audiovisive autorizzate dal G.I.P. in un asilo nido per un reato non rientrante fra quelli per i quali è consentito il ricorso all'intercettazione - Utilizzabilità - Esclusione - Attività di indagine per la quale non era necessaria l'autorizzazione - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE
Sono inutilizzabili le intercettazioni audiovisive effettuate, con l'autorizzazione del G.I.P., in un asilo nido in relazione ad un reato non rientrante fra quelli per i quali è consentito il ricorso all'intercettazione (nella specie, il reato di maltrattamenti), in quanto deve escludersi che le stesse, pur avendo avuto ad oggetto le condotte poste in essere dall'imputato, costituiscano un'attività di indagine per la quale non sia necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 266 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)