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Sez. 2, Sentenza n. 16132 del 02/08/2005 (Rv. 582046 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Nozione - Interessi bancari - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582046-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI

Costituiscono un fatto notorio, cui il giudice può fare ricorso ex art. 115 cod. proc. civ. per stabilire i proventi mediamente conseguibili con il deposito in danaro in istituti bancari, i tassi di interesse bancario correnti in un determinato periodo, trattandosi di un dato che rientra nel patrimonio di conoscenze comuni e generali in possesso della collettività nel tempo e nel luogo della decisione, anche in quanto oggetto di sistematiche forme di diffusione e pubblicità, e, quindi, di ciascun individuo di media cultura ordinariamente partecipe delle attività socio - economiche della collettività stessa (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto fosse onere della parte, che contestava la liquidazione degli interessi così effettuata, dimostrare che nel caso specifico il tasso stabilito era inferiore alla misura comunemente riconosciuta dalle banche).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)