Sez. 2, Sentenza n. 795 del 24/01/1995 (Rv. 489892 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Svalutazione monetaria - Quantificazione del danno alla stregua dei perduti interessi bancari - Ammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
In tema di obbligazioni pecuniarie, ed al fine del riconoscimento in favore del creditore del maggior danno derivante dalla sopravvenuta svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., il giudice, pur in assenza di specifiche prove, ben può utilizzare, oltre il notorio acquisito alla comune esperienza, presunzioni fondate su condizioni e qualità personali del creditore e quantificare il danno alla stregua dei perduti interessi bancari, in considerazione del più comune e normale impiego del denaro secondo l'"id quod plerumque accidit".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)