diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5493 del 18/03/2004 (Rv. 571287 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Nozione - Accertamento in concreto da parte del giudice di merito - Censura in sede di legittimità - Inammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571287-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI

Il ricorso alla nozione di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda (In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito il quale aveva ritenuto notoria la conoscenza della sussistenza o meno in un dato periodo di una crisi edilizia e delle conseguenze sul valore degli immobili e sulla loro tendenza al rialzo o al ribasso ed ha affermato che è corretto applicare in tale ambito la normativa in tema di notorio alla luce della diffusione delle rilevazioni statistiche in materia economica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)