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Sez. 3, Sentenza n. 1298 del 26/04/1972 (Rv. 357822 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - PERCEZIONE D'UNA PENSIONE DA PARTE DEL DANNEGGIATO O DEI SUPERSTITI, NEL CASO DELLA MORTE DI COSTUI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO SUDDETTO - ESCLUSIONE - INCIDENZA SULLO STESSO SOGGETTO DELL'OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DELLA PENSIONE E DI QUELLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357822-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - PERCEZIONE D'UNA PENSIONE DA PARTE DEL DANNEGGIATO O DEI SUPERSTITI, NEL CASO DELLA MORTE DI COSTUI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO SUDDETTO - ESCLUSIONE - INCIDENZA SULLO STESSO SOGGETTO DELL'OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DELLA PENSIONE E DI QUELLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - IRRILEVANZA.*

Il principio della compensatio lucri cum damno puo operare soltanto quando il pregiudizio e l'incremento patrimoniale abbiano radice nella stessa serie causale, siano, cioe, entrambi conseguenza immediata e diretta dell'illecito, avente in se la normale idoneita a determinarli, vale a dire si presentino come due aspetti contrapposti dello stesso fatto, avente in se l'idoneita a determinare, oltre il danno, anche l'effetto vantaggioso. Tale situazione non si verifica quando la persona offesa o i familiari superstiti, in caso di morte della stessa, percepiscono una pensione, poiche questa ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica da un titolo diverso e indipendente dal fatto illecito, rappresentando le lesioni alla persona o la morte soltanto la condizione affinche quel titolo spieghi la sua efficacia. Ne vi e ragione di distinguere, ai fini del cumulo della pensione ordinaria o privilegiata con il diritto al risarcimento, a seconda che i corrispondenti obblighi sorgano in capo a soggetti diversi, ovvero in capo ad uno stesso soggetto, poiche trattasi, in ogni caso, di titoli diversi. (Conf 1928'70, mass n 347945).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)