Sez. 5, Sentenza n. 46317 del 11/11/2004 Ud. (dep. 30/11/2004) Rv. 230460 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - esami a richiesta di parte - IN GENERE | Tardività delle richieste di ammissione di prove nelle apposite liste - Esercizio dei poteri officiosi, da parte del giudice, ai fini dell'assunzione dei mezzi di prova intempestivamente indicati - Nullità - Esclusione - Ragione.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - esami a richiesta di parte - IN GENERE
L'ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste depositate ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen. non é normativamente prevista quale causa di nullità e rientra, comunque, tra i poteri del giudice assumere d'ufficio i mezzi che, sia pure intempestivamente, sono stati indicati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)