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Sez. 1, Sentenza n. 2401 del 22/03/1990 (Rv. 466134 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - DICHIARAZIONI RESE DALL'INTERESSATO NELL'INTERROGATORIO IDONEE A RENDERE VEROSIMILE LA SIMULAZIONE - RILEVANZA - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONI RESE DA UN TERZO RISPETTO ALLA PRETESA FATTA VALERE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466134-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - DICHIARAZIONI RESE DALL'INTERESSATO NELL'INTERROGATORIO IDONEE A RENDERE VEROSIMILE LA SIMULAZIONE - RILEVANZA - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONI RESE DA UN TERZO RISPETTO ALLA PRETESA FATTA VALERE - IRRILEVANZA.*

Poiché il principio di prova scritta idoneo a rendere ammissibile la prova testimoniale può essere fornito anche dalle risposte date dalla parte in Sede di interrogatorio formale attesa la relativa verbalizzazione e sottoscrizione, è ammissibile la prova testimoniale della simulazione tra le parti quando le dichiarazioni rese dall'interessato nell'interrogatorio siano state tali da far apparire verosimile la simulazione, e quindi da fornire un principio di prova, purché esse siano state prestate dal medesimo soggetto nei cui confronti la domanda è diretta ed al quale si oppongono, o da un suo rappresentante, restando quelle rese da un qualsiasi altro soggetto del rapporto processuale, terzo rispetto alla specifica pretesa fatta valere, prive di ogni valore probatorio. (Conf 3999/69, mass n 344477; (Conf 2610/67, mass n 329983).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)