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Sez. 3, Sentenza n. 3999 del 17/12/1969 (Rv. 344477 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - RISPOSTA DELLA PARTE AD INTERROGATORIO FORMALE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1969-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344477-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - RISPOSTA DELLA PARTE AD INTERROGATORIO FORMALE - CONFIGURABILITA.*

Il principio di prova scritta (art 2724 n 1, cod civ) - che giustifica la deroga al divieto di prova testimoniale stabilito dall'art 2722 stesso codice - puo desumersi dalle risposte date dalla parte all'interrogatorio, in quanto la verbalizzazione e la successiva sottoscrizione danno l'assoluta certezza che l'ammissione proviene dalla parte stessa e tale ammissione rende almeno verosimili i fatti che si dovranno poi ulteriormente provare a mezzo di testimoni. (V 2610-67, massima n 329983).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 231, Cod. Civ. art. 2724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)