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Sez. 1, Sentenza n. 2610 del 23/10/1967 (Rv. 329983 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - RISPOSTA ALL'INTERROGATORIO FORMALE O AFFERMAZIONI CONTENUTE NELLA COMPARSA D'INTERVENTO IN ALTRO GIUDIZIO - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329983-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - RISPOSTA ALL'INTERROGATORIO FORMALE O AFFERMAZIONI CONTENUTE NELLA COMPARSA D'INTERVENTO IN ALTRO GIUDIZIO - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il principio di prova per iscritto, alla cui esistenza e condizionata l'ammissione della prova per testi, in deroga al divieto dell'art. 2722 cod.civ., ben puo consistere nelle risposte riportate nel verbale dell'interrogatorio reso in Sede civile dalla parte o nelle allegazioni contenute nella comparsa di intervento della parte stessa in altro giudizio. E necessario, pero, che lo scritto qualsiasi sia nel suo contenuto legato al fatto dedotto da nesso logico, tale da rendere il fatto verosimile, e non semplicemente probabile, per diretta e ragionevole relazione. Lo stabilire in concreto se tale relazione sussista e se possa dedursene la verosimiglianza del fatto e rimesso all'insindacabile, se rettamente motivato, apprezzamento del giudice di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)