Sez. 7, Ordinanza n. 17333 del 18/03/2016 Cc. (dep. 27/04/2016) Rv. 266911 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione illecita dei rifiuti - Deposito temporaneo - Nozione - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione illecita dei rifuti, per luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 deve intendersi quello in cui i rifiuti sono prodotti ovvero che si trovi nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purchè funzionalmente collegato al luogo di produzione e dotato dei necessari presidi di sicurezza. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto penalmente rilevante il deposito sulla pubblica via di rifiuti di amianto contenuti in sacchi, in area accessibile a tutti ed in assenza dei requisiti minimi per lo stoccaggio temporaneo del materiale in condizioni di sicurezza).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)