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Sez. 1, Sentenza n. 755 del 08/03/1969 (Rv. 339065 - 01)

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - EVENTUS DAMNI - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339065-01

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - EVENTUS DAMNI - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di Azione revocatoria, il pregiudizio che l'atto di disposizione del patrimonio da parte del debitore arreca al creditore e costituito non solo dalla perdita della garanzia patrimoniale (insolvenza), ma anche dal verificarsi, in conseguenza dell'atto stesso, di una situazione patrimoniale che renda piu difficile l'eventuale realizzazione coattiva del credito. L'accertare se in concreto ricorra tale pregiudizio spetta al giudice di merito, dovendosi valutare fatti e situazioni varie. Pertanto, la motivazione che egli adotti al riguardo, se sufficiente e priva di errori logici, si sottrae a riesame in Sede di legittimita. (V. 3636-68, mass. N.336908 2655-68, mass. N.335182 2799-66, mass. N. 325334 1979-66, mass. N.323844 830-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)