Sez. 3, Sentenza n. 425 del 18/02/1971 (Rv. 350028 - 01)
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - EVENTUS DAMNI - NOZIONE - ATTO DISPOSITIVO CAGIONANTE MAGGIORI DIFFICOLTA DI ADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - EVENTUS DAMNI - NOZIONE - ATTO DISPOSITIVO CAGIONANTE MAGGIORI DIFFICOLTA DI ADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'eventus damni quale condizione dell'Azione revocatoria ricorre non solo nel caso di assoluta insolvenza del debitore, ma anche quando l'atto di disposizione abbia prodotto una maggiore difficolta o incertezza o dispendio nella esazione del credito. L'accertamento di tale condizione e demandato al giudice di merito ed e insindacabile in Sede di legittimita nei limiti di una congrua e corretta motivazione. (Conf 755'69, mass n 339065).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)