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Sez. 3, Sentenza n. 425 del 18/02/1971 (Rv. 350028 - 01)

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - EVENTUS DAMNI - NOZIONE - ATTO DISPOSITIVO CAGIONANTE MAGGIORI DIFFICOLTA DI ADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350028-01

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - EVENTUS DAMNI - NOZIONE - ATTO DISPOSITIVO CAGIONANTE MAGGIORI DIFFICOLTA DI ADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'eventus damni quale condizione dell'Azione revocatoria ricorre non solo nel caso di assoluta insolvenza del debitore, ma anche quando l'atto di disposizione abbia prodotto una maggiore difficolta o incertezza o dispendio nella esazione del credito. L'accertamento di tale condizione e demandato al giudice di merito ed e insindacabile in Sede di legittimita nei limiti di una congrua e corretta motivazione. (Conf 755'69, mass n 339065).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)