Sez. 1, Sentenza n. 11805 del 28/09/1995 Ud. (dep. 30/11/1995) Rv. 202864 - 01
Giudizio - Istruzioni dibattimentale - In genere | Regole per l'ammissione e l'assunzione delle prove - Rinuncia anche tacita della parte interessata all'osservanza di tali regole - Conseguenze - Intervento di ufficio del giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Giudizio - Istruzioni dibattimentale - In genere
Poiché le regole che disciplinano l'ammissione e l'assunzione delle prove sono disponibili dalle parti, quella a cui favore la regola è posta può rinunciare alla sua osservanza, anche tacitamente, mediante un comportamento chiaramente dimostrativo della volontà di rinuncia. Ne consegue che, in tal caso, la parte medesima non può dolersi della mancata osservanza della regola stessa e del mancato intervento di ufficio da parte del giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.: ed invero detto articolo prevede il potere del giudice di integrazione e completamento della prova richiesta dalle parti, ma non un illimitato potere di supplenza che risulterebbe in contrasto con i principi ispiratori del nuovo processo penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)