diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 27279 del 21/06/2007 Ud. (dep. 12/07/2007) Rv. 237143 - 01

SPORT | Tutela sanitaria delle attività sportive - Doping - Delitti di cui all'art. 9 L. n. 376 del 2000 - Assunzione di sostanze dopanti - Momento consumativo - Individuazione.
Stato
decisa il 2007-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237143-01

SPORT

Il reato di assunzione di sostanze dopanti (nella specie, nandrolone) non si consuma nel momento dell'assunzione della sostanza vietata poichè, attesa la sua natura di reato di pura condotta e di pericolo presunto, il pericolo dell'alterazione delle prestazioni agonistiche permane fino a quando la sostanza dopante è idonea a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'atleta che l'ha assunta. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la sentenza assolutoria per difetto di giurisdizione del primo giudice in base alla motivazione che l'assunzione della sostanza dopante fosse avvenuta in paese straniero).

Riferimenti normativi: Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)