Sez. 2, Sentenza n. 2640 del 10/11/2016 Ud. (dep. 19/01/2017) Rv. 269315 - 01
SPORT | Tutela sanitaria delle attività sportive - "Doping" - Delitto di commercio clandestino di sostanze cosiddette "anabolizzanti" - Natura - Reato di pericolo - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Esclusione.
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Per la configurabilità del delitto di commercio di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddette anabolizzanti), previsto dall'art. 9, comma settimo, l. 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di lotta contro il "doping", non è richiesto il dolo specifico, in quanto il commercio clandestino di tali sostanze viene punito indipendentemente dal fine perseguito dal soggetto agente e configura un reato di pericolo, diretto a prevenire il rischio derivante dalla messa in circolazione di tali farmaci, al di fuori delle prescrizioni imposte dalla legge, per la tutela sanitaria delle attività sportive.
Riferimenti normativi: Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 com. 7 PENDENTE, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)