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Sez. 5, Sentenza n. 4549 del 01/03/2006 (Rv. 587547 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Tributi in generale - Condono fiscale - Illegittimità costituzionale dell'art. 16 d.l. n. 429 del 1982 - Dichiarazione - Portata - Avvisi di accertamento notificati dopo il 14 luglio 1982 - Annullamento automatico - Esclusione - Incidenza sui rapporti pendenti - Sussistenza - Sui rapporti esauriti - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587547-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

La sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1986 - con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Cost., dell'art. 16 del d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, nella parte in cui consente la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché fino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982 (14 luglio 1982) - non determina automaticamente, insieme all'annullamento della norma dichiarata incostituzionale, anche quello di tutti gli avvisi di accertamento notificati successivamente al 14 luglio 1982, bensì soltanto l'invalidità degli stessi nei rapporti tributari (originati dal condono del 1982) e nei relativi giudizi ancora "pendenti" nel giorno successivo alla data della pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità: vale a dire, quelli in cui il contribuente - cui sia stata notificato avviso di accertamento in data posteriore al 14 luglio 1982 - abbia presentato dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 16 del decreto legge del 1982 e, ciononostante, abbia tempestivamente impugnato l'avviso stesso per il motivo di illegittimità della legge di condono, poi riconosciuto fondato dalla Corte costituzionale; altrimenti operando l'incontestabilità del rapporto tributario di condono, da considerarsi "definito" sulla base del congiunto effetto di irrevocabilità della dichiarazione, sancita dall'art. 32, primo comma, del d.l. n. 429 del 1982 e di definitività dell'accertamento per omessa tempestiva impugnazione, per pregressa conclusione del relativo giudizio in senso sfavorevole al contribuente, ovvero - come nel caso di specie - per abbandono o estinzione del giudizio stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)