diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 820 del 18/01/2006 (Rv. 587124 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Controversie in materia agraria - Applicabilità della sospensione feriale - Esclusione - Ricorso per cassazione proposto oltre l'anno dal deposito della sentenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2006-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587124-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Non sono soggette al regime di sospensione feriale, ex art. 3 della legge n. 742 del 1969, tutte le controversie elencate nell'art. 409 cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, e quindi non solo le controversie individuali di lavoro, ma anche quelle indicate al numero 2) del predetto articolo, ovvero le controversie concernenti i rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, nonché i rapporti derivanti da ogni altro contratto agrario. Conseguentemente, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in materia di contratti agrari se proposto oltre l'anno dal deposito della sentenza impugnata (nella specie la controversia era stata tratta dalle Sezioni Specializzate Agrarie).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)