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Sez. 3, Sentenza n. 8772 del 30/05/2003 (Rv. 563797 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Controversie in materia agraria - Applicabilità della sospensione - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione proposto oltre l'anno dal deposito della sentenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2003-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563797-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Non sono soggette al regime di sospensione feriale, ex art. 3 della legge n.642 del 1969, tutte le controversie elencate nell'art. 429 cod. proc. civ., così come sostituito dall'art. 409 a seguito dell'entrata in vigore della legge n.533 del 1973, e quindi non solo le controversie individuali di lavoro, ma anche le controversie indicate al numero 2 del predetto articolo, ovvero quelle concernenti i rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, nonché i rapporti derivanti da ogni altro contratto agrario; ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in materia di contratti agrari se proposto oltre l'anno dal deposito della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)