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Sez. 1, Sentenza n. 2360 del 09/07/1968 (Rv. 334700 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO -NON TRASFERIBILE- PAGAMENTO - OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE - RESPONSABILITA DELLA BANCA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1968-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334700-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO -NON TRASFERIBILE- PAGAMENTO - OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE - RESPONSABILITA DELLA BANCA - ESTREMI.*

Se il pagamento dell'assegno bancario non trasferibile e fatto a chi si legittima cartolarmente come prenditore dell'assegno, colui che ha eseguito il pagamento ne risponde verso il prenditore, a norma dello art. 43, secondo comma, della legge sull'assegno bancario n. 1736 del 1933 - applicabile anche all'assegno circolare in virtu del richiamo contenuto nel successivo art. 86 della stessa legge - soltanto se non ha usato la dovuta diligenza nell'identificazione del presentatore dell'assegno, in quanto la disposizione di cui al secondo comma del citato art.43, laddove sancisce la responsabilita per il pagamento di chi paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, si riferisce non alla persona fisica del prenditore, ma alla legittimazione cartolare cioe alla persona che non e legittima come prenditore, e, quindi, non comporta deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale. (V. 3133-58' 2783-56).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 86

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)