Sez. 1, Sentenza n. 3317 del 05/07/1978 (Rv. 392743 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE - ASSEGNO CIRCOLARE - NON TRASFERIBILE - PAGAMENTO A PERSONA DIVERSA DAL PRENDITORE - EFFICACIA LIBERATORIA - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO A PERSONA RISULTANTE MUNITA DI LEGITTIMAZIONE CARTOLARE - CONSEGUENZE - PAGAMENTO A SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO MA APPARSO QUALE LEGITTIMO PRENDITORE - EFFICACIA LIBERATORIA - CONFIGURABILITA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE - ASSEGNO CIRCOLARE - NON TRASFERIBILE - PAGAMENTO A PERSONA DIVERSA DAL PRENDITORE - EFFICACIA LIBERATORIA - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO A PERSONA RISULTANTE MUNITA DI LEGITTIMAZIONE CARTOLARE - CONSEGUENZE - PAGAMENTO A SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO MA APPARSO QUALE LEGITTIMO PRENDITORE - EFFICACIA LIBERATORIA - CONFIGURABILITA.*
In tema di assegno (bancario o circolare) non trasferibile, l'art 43 del RD 21 dicembre 1933 n 1736 (richiamato, per l'assegno circolare, dall'art 86 del decreto medesimo), ove nega efficacia liberatoria al pagamento a "persona diversa del prenditore", va inteso con riferimento alla persona che non risulti munita di legittimazione cartolare, e, pertanto, non osta a che, in applicazione del principio generale di cui all'art 1992 secondo comma cod civ, debba considerarsi liberatorio il pagamento fatto dalla banca a soggetto diverso dal titolare del diritto, che sia ad essa apparso, nonostante l'uso della dovuta diligenza professionale nell'identificazione, quale legittimo prenditore. (Conf 2582/70, mass n 348951; (Conf 2360/68, mass n 334700; (contra 3133/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)