Sez. 2, Sentenza n. 15380 del 22/07/2005 (Rv. 582101 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ | Nozione - Criteri - Fattispecie.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ
In tema di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi giustificata solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dalla irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dalla impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi. (Nella specie, è stata confermata la decisione impugnata che, nel ritenere la comoda divisibilità di un fabbricato rurale, aveva assegnato a favore di ciascuno dei condividenti un distinto corpo di fabbrica che, mantenendo inalterata la originaria destinazione abitativa ed agricola del manufatto, era autonomo ed indipendente dall'altro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)