Sez. 1, Sentenza n. 4394 del 13/05/1987 (Rv. 453126 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL PROCESSO PENALE - OBBLIGO - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL PROCESSO PENALE - OBBLIGO - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI.*
L'Obbligo della sospensione del processo civile in attesa della definizione del processo penale, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., postula che il reato, o le circostanze di fatto sulle quali debba pronunciarsi il giudice penale, integrino un necessario antecedente logico-giuridico della decisione del giudice civile, e che, inoltre, le parti del primo processo abbiano tale veste anche nel secondo, o comunque siano chiamate a parteciparvi, giacché, in caso contrario, la sentenza penale non potrebbe spiegare autorità vincolante nel giudizio civile. (V 1408/83, mass n 426229; (V 707/82, mass n 418502).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)