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Sez. 3, Sentenza n. 3125 del 22/04/1988 (Rv. 458619 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DI CONTROVERSIA CIVILE O AMMINISTRATIVA DI NATURA PREGIUDIZIALE DA DECIDERSI IN SEPARATO GIUDIZIO CON AUTORITÀ DI GIUDICATO - OBBLIGO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458619-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DI CONTROVERSIA CIVILE O AMMINISTRATIVA DI NATURA PREGIUDIZIALE DA DECIDERSI IN SEPARATO GIUDIZIO CON AUTORITÀ DI GIUDICATO - OBBLIGO - SUSSISTENZA.*

L'art. 295 cod. proc. civ., prevedendo che il giudice "dispone" la sospensione del processo in presenza di una controversia civile od amministrativa di natura pregiudiziale da decidersi in separato giudizio con autorità di giudicato, comporta non la facoltà ma l'Obbligo del giudice di disporre la sospensione del processo ogni volta che, nel suo libero apprezzamento dei fatti, abbia accertato la pregiudizialità della controversia pendente davanti ad altro giudice, rimanendo escluso che il detto giudice abbia la facoltà di non disporre la sospensione del processo, ove ritenga che la domanda introduttiva del giudizio, concernente la questione pregiudiziale, appaia "prima facie" palesemente infondata. (V 4394/87, mass n 453126; (V 901/86, mass n 444433; (V 1408/83, mass n 426229).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)