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Sez. L, Sentenza n. 6698 del 11/11/1983 (Rv. 431420 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - FATTI ESTINTIVI O MODIFICATIVI DELL'OBBLIGAZIONE SUCCESSIVI ALL'EMISSIONE DEL DECRETO - RILEVANZA - ACCERTAMENTO DELL'ORIGINARIA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - EFFETTI SANZIONATORI DEL DECRETO NON TRAVOLTI DAI PREDETTI FATTI - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431420-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - FATTI ESTINTIVI O MODIFICATIVI DELL'OBBLIGAZIONE SUCCESSIVI ALL'EMISSIONE DEL DECRETO - RILEVANZA - ACCERTAMENTO DELL'ORIGINARIA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - EFFETTI SANZIONATORI DEL DECRETO NON TRAVOLTI DAI PREDETTI FATTI - PERSISTENZA.*

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, che è un ordinario giudizio di cognizione, il giudice non deve limitarsi alla verifica dell'originaria legittimità del decreto, dovendo, invece, esaminare anche i fatti estintivi o modificativi della obbligazione successivi all'emissione del provvedimento oggetto di opposizione; ciò, peraltro, non esclude che l'accertamento della originaria legittimità processuale e sostanziale del decreto sia comunque necessario, giacché, nel caso di positivo accertamento, la sentenza che chiude il giudizio di opposizione deve conservare al decreto ingiuntivo gli effetti sanzionatori non travolti dai fatti successivi citati, e cioè l'ordine di pagare le spese procedurali con esso liquidate e gli interessi sul capitale iniziale maturati fino al momento in cui sia intervenuta l'Estinzione o la riduzione dell'obbligazione. (V 3153/78, mass n 392612; (V 2330/77, mass n 386022; (1603/77, mass n 385311; (V 1059/75, mass n 374477).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)