Sez. U, Sentenza n. 3336 del 20/04/1990 (Rv. 466768 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - QUARTIERI GENERALI ALLEATI IN ITALIA - PERSONALE A STATUTO LOCALE - CONTROVERSIE DI LAVORO - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA MANCATA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - QUARTIERI GENERALI ALLEATI IN ITALIA - PERSONALE A STATUTO LOCALE - CONTROVERSIE DI LAVORO - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA MANCATA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
La giurisdizione del giudice italiano sulle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti civili dei quartieri generali alleati rientranti nella categoria del "personale a statuto locale" riguarda non solo le cause relative ad un rapporto di lavoro già costituito ed in atto ma anche quelle relative alla Costituzione di esso mediante selezione o concorso, nonché alle conseguenze della sua mancata Costituzione, configurandosi la discrezionalità valutativa che contrassegna le operazioni di scelta (qualunque sia la qualificazione attribuibile al bando di concorso sulla base del suo concreto contenuto) come Esercizio di attività privatistica anziché di potestà di autorganizzazione ed essendo la tutela giurisdizionale italiana (con Competenza del giudice del lavoro ex art. 409 cod. proc. civ.) accordata, ai sensi dell'art. 8, lett. A) n. 2 dell'accordo di Parigi del 26 luglio 1961 (reso esecutivo con d.P.R. n. 2083 del 1962), non a singole controversie specificatamente individuate per il loro petitum ma a tutte le controversie relative ai rapporti del personale suddetto. (V 1537/89, mass n 462338; (V 1109/89, mass n 462039; (V 2549/88, mass n 458293).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Tratt. Internaz. 26/07/1961 num. 8, DPR 18/09/1962 num. 2083
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)