Sez. U, Sentenza n. 5464 del 15/12/1977 (Rv. 389116 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PENSIONI - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - NOZIONE - PRONUNCIA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DOMANDA DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DOMANDA DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI - QUESTIONE PATRIMONIALE CONSEGUENZIALE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PENSIONI - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - NOZIONE - PRONUNCIA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DOMANDA DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DOMANDA DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI - QUESTIONE PATRIMONIALE CONSEGUENZIALE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
In tema di pubblico impiego, le questioni patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di illegittimita di un provvedimento amministrativo, che, a norma dell'art 30 del RD 26 giugno 1924 n 1054, sono sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devolute alla cognizione del giudice ordinario, sono soltanto le questioni che rappresentano una conseguenza ulteriore di detta pronuncia, e non anche quelle che attengono a pretese patrimoniali aventi causa diretta ed immediata nel rapporto di impiego. Pertanto, la domanda con la quale un pubblico dipendente chieda la corresponsione di interessi su somme spettantigli a titolo di pensione, in forza di pronuncia del giudice amministrativo, spetta alla giurisdizione del medesimo giudice amministrativo, ove abbia ad oggetto interessi corrispettivi, e, cioe, accessori ex lege del debito principale, dovuti in adempimento degli obblighi inerenti al rapporto d'impiego; spetta, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario, ove abbia ad oggetto interessi moratori, i quali trovano autonomo titolo nel colpevole ritardo nel pagamento del debito principale, e, quindi, costituiscono conseguenza ulteriore di quella pronuncia del giudice amministrativo. (V 358/75, mass n 373598; (V 2297/72, mass n 359648).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)