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Sez. 3, Sentenza n. 10389 del 27/10/1990 (Rv. 469545 - 01)

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - LOCAZIONE IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - SCADENZA AD UNO DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTT. 67 E 71 DELLA PREDETTA LEGGE - DISCIPLINA EX ARTT. 28, 29 E 30 DELLA LEGGE STESSA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CLAUSOLA DI PROROGA CONVENZIONALE DEL RAPPORTO IN CASO DI MANCATA DISDETTA - INOPERATIVITÀ.*
Stato
decisa il 1990-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469545-01

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - LOCAZIONE IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - SCADENZA AD UNO DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTT. 67 E 71 DELLA PREDETTA LEGGE - DISCIPLINA EX ARTT. 28, 29 E 30 DELLA LEGGE STESSA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CLAUSOLA DI PROROGA CONVENZIONALE DEL RAPPORTO IN CASO DI MANCATA DISDETTA - INOPERATIVITÀ.*

Con riguardo a contratto di locazione di immobile urbano ad uso diverso da quello abitativo ed in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, il locatore può esercitare l'Azione del rilascio, alla scadenza fissata, per i rapporti soggetti o non soggetti a proroga nella previgente legislazione, rispettivamente dagli artt. 67 e 71 di detta legge, senza essere tenuto a comunicare al conduttore a quali condizioni intenda addivenire ad una nuova locazione e senza essere sottoposto alla disciplina della rinnovazione o del diniego di rinnovazione del rapporto alla prima scadenza, di cui agli artt. 28, 29 e 30 della legge citata, tenuto conto che tali norme, dettate per i contratti sorti nella vigenza della nuova disciplina, non sono applicabili nella regolamentazione transitoria delle locazioni in corso, in difetto di espresso richiamo; ne deriva che il suddetto rilascio resta regolato dal principio generale dell'art. 1596, primo comma, cod. civ., sulla fine della locazione a tempo determinato per lo spirare del termine e non richiede, pertanto, nemmeno una preventiva disdetta, indipendentemente dal fatto che nel contratto sia inserita una clausola di proroga convenzionale del rapporto in caso di mancata disdetta (essendo tale clausola diventata inoperante per effetto della protrazione coattiva del rapporto stesso in forza di legge. (Conf 4605/90, mass n 467313; (Conf 5429/89, mass n 464508).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)