Sez. 5, Sentenza n. 19545 del 23/09/2011 (Rv. 619045 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Investimenti nelle aree territoriali disagiate - Agevolazioni previste dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Acquisto di radiofrequenze e attrezzature già in uso a terzi - Riconoscimento del beneficio - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, non può essere riconosciuto il beneficio del credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali "nuovi", previsto dall'art. 8 della l. 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso in cui un contribuente abbia acquistato da un terzo radiofrequenze ed attrezzature già da quest'ultimo utilizzate: il requisito della novità, infatti, non può ritenersi sussistente sol perché le radiofrequenze, in base alle leggi di settore (in particolare, la legge c.d. Mammì), sono beni immateriali di scarsa disponibilità, dovendo, per converso, escludersi il "nuovo investimento" nell'ipotesi di mera continuazione della stessa attività economica, già esercitata dal cedente con il medesimo bene strumentale.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)