Sez. 2, Sentenza n. 2706 del 29/04/1982 (Rv. 420561 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI RICHIEDENTI LA COLLABORAZIONE DI PERSONALE SUBALTERNO PER MANSIONI ESECUTIVE - PREVALENZA DEL LAVORO PERSONALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI RICHIEDENTI LA COLLABORAZIONE DI PERSONALE SUBALTERNO PER MANSIONI ESECUTIVE - PREVALENZA DEL LAVORO PERSONALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
Ai fini dell'applicabilità del rito del lavoro per le controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., la prevalenza del lavoro personale non può essere escluso in quei rapporti che abbiano ad oggetto attività professionali richiedenti la collaborazione di personale subalterno per l'adempimento delle mansioni esecutive inerenti alla prestazione professionale, ove manchi la prova che il professionista si avvalga di strutture (anche societarie) di notevoli dimensioni sia per il capitale impiegato che per il numero e le mansioni delle persone alle sue dipendenze. (V 3086/80, mass n 406847; (V 4545/79, mass n 401049).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)