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Sez. L, Sentenza n. 20858 del 27/10/2005 (Rv. 585012 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o condizioni oggettive di lavoro - Insussistenza - Ipotesi di assunzione connesse a ragioni soggettive - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585012-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di identificazione delle fattispecie nelle quali è consentita l'assunzione di lavoratori subordinati con contratto di lavoro a termine ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 (disposizione che opera sul medesimo piano della disciplina generale dettata in materia dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 e si inserisce nel sistema da questa delineato), la contrattazione collettiva è libera di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione del termine, anche in considerazione di ragioni soggettive connesse alla condizione dei lavoratori assunti.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Legge 06/09/2001 num. 368 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)