Sez. L, Sentenza n. 1552 del 26/01/2006 (Rv. 586316 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine di cui all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Ipotesi previste - Casi di cui all'art. 1 della legge n. 230 del 1962 - Estensione anche alle ipotesi individuate nei contratti collettivi - Sussistenza - Contenuto dei contratti collettivi - Individuazione - Fattispecie relativa ad assunzioni a tempo determinato di dipendenti postali e sottratta "ratione temporis" alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368 del 2001.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
L'art. 23 della legge n. 56 del 1987 sancisce, al primo comma, che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'art. 8 bis del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita anche nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato. (Fattispecie relativa ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall'accordo integrativo 25 settembre 1997 e sottratta "ratione temporis" alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368 del 2001).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 8, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)